Maggior tutela per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
Disegno di legge a tutela dei professionisti sanitari e socio-sanitari nell’esercizio delle loro funzioni
Il 5 agosto 2020 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge d’iniziativa Governativa, avente ad oggetto “disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie”.
La cronaca ci ha spesso offerto notizie relative ad episodi di aggressioni verbali, fisiche – talora anche con esiti letali -, e sessuali – con inevitabili esiti traumatici e post-traumatici – in danno del personale sanitario e socio-sanitario, posti in essere da parte di taluni utenti.
Sin dal testo originario dell’iniziativa di legge l’obiettivo è stato quello di fornire tutela ai sanitari che, proprio in ragione della loro attività, si trovano esposti ad atti di aggressione e violenza a causa della strettissima interazione che si realizza con il paziente o con i suoi familiari, oltre che per la particolare condizione di vulnerabilità di questi ultimi nel momento della richiesta dell’atto medico, sanitario o socio-sanitario.
Non è infrequente infatti che il paziente o i suoi familiari si approccino ai professionisti esasperati dalla malattia, frustrati dal fallimento di precedenti interventi, se non addirittura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche. Le professioni sanitarie vengono inoltre esercitate anche in presidi isolati, in orario notturno, in assenza di personale di sicurezza, sì da non consentire di frapporre alcuna barriera protettiva fra l’utente ed il professionista.
Le categorie protette dalla normativa ora approvata sono gli appartenenti agli ordini professionali dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, infermieri, ostetrici, radiologi, sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione nonché agli ausiliari di dette professioni, con possibilità di estensione ad altre categorie.
La tutela prevista è di natura penale, con estensione delle pene previste all’art.583-quater del codice di procedura penale (lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive) al “personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”. Viene inoltre introdotta un’aggravante speciale al numero 11-octies dell’art.61 c.p. per i delitti commessi con violenza o minaccia nei confronti degli stessi soggetti oggetto di tutela.
Vengono inoltre istituiti un osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitarie e socio-sanitari”. Le strutture ove opera il personale sanitario e socio-sanitario dovranno prevedere specifici protocolli operativi con le forze di polizia, al fine di garantirne il tempestivo intervento, all’interno dei piani aziendali per la sicurezza del personale.
Infine, qualora i fatti commessi con costituiscano reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale esercente professioni sanitarie e socio-sanitarie, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00.


